Contributi a fondo perduto per pannelli fotovoltaici
Sei un’impresa del settore agroindustriale? Hai investimenti in pannelli fotovoltaici da realizzare? Con il nuovo PNRR sono in arrivo importanti contributi a fondo perduto.
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.
Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro.
40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Beneficiari:
- Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria,
- Imprese agroindustriali,
- Le cooperative agricole o consorzi.
Interventi e spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le seguenti spese per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
▪ acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto,
▪ sistemi di accumulo,
▪ fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi,
▪ costi di connessione alla rete; fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00.
Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw a colonnina, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente.
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00), nel limite massimo di euro 1.000.000 (un milione) per singolo Soggetto beneficiario.
Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- Rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti,
- Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti,
- Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto purché appartenenti allo stesso fabbricato. È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.
Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.
I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione del Soggetto attuatore.
Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino l’importo del contributo concesso.
L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario. L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, un’anticipazione fino al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
Tabella aiuti
1. Aiuti agli investimenti per aziende agricole
L’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- Migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- Migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’Unione;
- Creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.
2. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli
3. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli
I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall’azienda in relazione alla specifica situazione dell’edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.
L’intensità di aiuto può essere aumentata di:
– 20 % per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
– 10 % per gli aiuti concessi alle medie imprese;
– 15 % per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato
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